Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso che la
società Riso Scotti aveva presentato avverso la sanzione comminata
dall’Antitrust nel 2010. Il giudice amministrativo ha, dunque,
dato ragione all’Autorità, e ha sottolineato che i messaggi pubblicitari
possono indurre in errore il consumatore, tenuto conto che essi non risultano
validati a livello europeo e che le avvertenze e precisazioni, riportate con
scarsa evidenza grafica, sono comunque “assolutamente insufficiente a
chiarire i reali effetti salutistici del prodotto”.
L’Antitrust
aveva, infatti, sanzionato la società per il prodotto ‘PastaRiso Scotti’
che veniva pubblicizzato come in grado di ridurre il colesterolo. In realtà,
argomentava l’Autorità, l’efficacia salutistica non è veritiera perché
la quantità di betaglucani che vengono assunti non può produrre effetti di
riduzione del colesterolo, in quanto insufficiente rispetto alla
quantità stabilita dalla letteratura scientifica e in particolare dall’Efsa.
Inoltre, aggiungeva l’Antitrust, il claim non è suffragato dal parere tecnico
dell’Efsa che si limita ad attribuire fondamento scientifico all’espressione
per cui “il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le normali
concentrazioni di colesterolo nel sangue”.
Ufficio Stampa Help Consumatori
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