giovedì 17 gennaio 2013

Farmaci equivalenti: ecco le nuove linee guida

Le norme sul sistema sanitario, in particolare le novità introdotte nella scrittura delle ricette e nella prescrizione dei farmaci equivalenti, sono ancora abbastanza oscure ai cittadini. Così Federconsumatori ha deciso di lanciare una campagna di informazione nelle proprie sedi e presso le strutture sanitarie per dare ai cittadini le informazioni utili a orientarsi

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Per Federconsumatori, i cittadini sono ancora confusi. “In questi 13 mesi di Governo Monti, pesantemente segnati dalla crisi economica, la sanità pubblica ha dovuto subire drastici tagli alle risorse, che hanno messo in discussione l’universalismo del Sistema Sanitario Nazionale – afferma l’associazione –  Inoltre le norme relative al settore sanitario, in particolare quelle sull’obbligo di indicare il principio attivo nelle prescrizioni di farmaci generici, sono state più volte modificate. Dalle numerose segnalazioni registrate dalle nostre sedi emerge che le idee di molti cittadini al riguardo sono piuttosto confuse, anche a causa della carenza di informazioni da parte del Ministero della Salute”.
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L’associazione ribadisce dunque in tre punti quali sono le principali linee guida da seguire nel riportare in ricetta in principio attivo del medicinale equivalente.

  • Un medico che curi un paziente per la prima volta, per una patologia cronica o per un nuovo episodio di malattia non cronica per il cui trattamento sono disponibili più farmaci equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta il principio attivo del medicinale. In questi casi non è dunque valida la prescrizione in cui non venga indicato il principio attivo.
  • Nella ricetta può essere indicata anche la denominazione di un farmaco specifico a base dello stesso principio attivo: tale indicazione risulta vincolante per il farmacista solo se accompagnata da una sintetica motivazione scritta dal medico.
  • L’indicazione di un medicinale specifico nella ricetta risulta vincolante anche quando il prezzo del farmaco stesso sia pari a quello del rimborso. In questo caso, però, il vincolo è subordinato alla volontà del cliente, che al momento dell’acquisto può chiedere la sostituzione con un altro farmaco: se il costo del medicinale richiesto è superiore a quello di rimborso, il cliente deve pagare la differenza tra i due prezzi.

 Articolo redatto da Help Consumatori

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